Cos’è il contratto di Catering




Oggi parliamo del catering, un servizio molto diffuso ed attinente la ristorazione.

Con il termine catering, espressione che deriva dall’inglese to cater che significa rifornire di cibo, si intende, nell’uso comune, quell’insieme di attività identificabili con la ristorazione collettiva sia essa ristorazione scolastica, aziendale, ospedaliera, di comunità.
Poiché allo stato non esiste una identificazione giuridica tipica del catering si può ritenere, come in più occasioni sottolineato dalla dottrina, che esso debba essere fatto rientrare in alcuni casi nell’ambito del contratto di somministrazione di merci e in altri in quello dell’appalto di servizi, senza tuttavia escludere la possibilità di una possibile combinazione delle due discipline avendo il catering come oggetto due distinte prestazioni consistenti l’una in un facere (confezionamento di pasti secondo determinati criteri) l’altra in un dare (consegna di pasti).

Da un punto di vista generale il contratto di catering è stato configurato come un contratto a favore di terzi nel quale l’attribuzione a favore di questi ultimi avviene, normalmente, causa solutionis ( in adempimento di un obbligo derivante da un altro rapporto intercorrente tra stipulante e terzo).

Nell’ambito del catering spicca una fattispecie particolare rappresentata dal catering navale e aereo.

Nel primo caso si fa riferimento agli approvvigionamenti di viveri a bordo delle navi e ai cantieri che operano oltremare. In questo caso infatti la società di catering si impegna nei confronti dell’armatore a somministrare il trattamento di vitto a favore dell’equipaggio, del personale di terra e dei passeggeri delle navi.

Questa possibilità è prevista dall’art. 17, l. 5.12.1986, n. 856, che dispone che il Ministero competente autorizzi l’armatore ad appaltare servizi complementari di camera, sevizi cucina, o servizi generali a bordo di navi adibite a crociera.

Ciò fa sì che il catering navale non preveda nel suo ambito il solo approvvigionamento di viveri, ma anche l’utilizzo di personale assunto dall’armatore solo previo consenso della società di catering la quale provvede anche ad impartire le direttive relative sia al rifornimento di viveri che al sevizio di ristorazione.




Da questa fattispecie si discosta il catering aereo che seppur presenta alcuni punti in comune con quello navale, tuttavia si differenzia da questo per la maggiore semplicità della struttura connessa alla minore durata del viaggio. In questo caso infatti si avrà un semplice approvvigionamento di viveri forniti dalla società di catering in forma di pasti preconfezionati distribuiti ai passeggeri direttamente dal personale di volo.

Una ipotesi del tutto particolare di catering è rappresentata dalla ristorazione tramite tickets restaurant che rappresentano buoni pasto emessi dalla società di catering e poi alla stessa rimborsati dal cliente che normalmente è una impresa.

Nella più vasta categoria di catering viene poi fatta rientrare la peculiare figura del banqueting con il quale la società di ristorazione si obbliga nei confronti di privati o enti pubblici che ne fanno richiesta, ad organizzare banchetti e ricevimenti, feste colazioni di lavoro, party, rinfreschi, spettacoli, fiere, convegni, con la particolarità di preparare pasti e bevande nel luogo del trattenimento e a somministrarli agli invitati avvalendosi di proprio personale e di proprie attrezzature.


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