Contratto di agenzia e patto di non concorrenza postcontrattuale




Con una norma innovativa, dettata chiaramente a favore dell’agente di commercio e che va ad aggiungersi a quanto già originariamente previsto dal d.leg.vo 303/91 in materia di patto di non concorrenza, integrando così l’art.  1751 bis c.c., l’art. 23 della legge comunitaria 2000 (l. 422/2000) ha introdotto, a far data dal 1° giugno 2001, quella che può definirsi come una indennità di non concorrenza.

Si tratta, in verità, di una forma indennitaria non espressamente prevista dall’art. 20 della direttiva 86/653/CEE, ma che deve ugualmente ritenersi in linea con le finalità da questa perseguite, indirizzate alla tutela dell’agente di commercio.

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In tale prospettiva l’intervento dell’art. 23 della l. 422/2000, attuato comunque nel rispetto del 4° co. dell’art. 20 della direttiva 86/653 – che lascia <<impregiudicate le disposizioni di diritto nazionale che apportano altre restrizioni alla validità o all’applicabilità dei patti di non concorrenza o prevedono che i tribunali possano attenuare le obbligazioni delle parti risultanti da tali accordi>> -, deve, quindi, essere visto come una ulteriore manifestazione del vivo interesse dimostrato dal legislatore nella regolamentazione di tale particolare rapporto di intermediazione commerciale, sempre più articolato nelle sue componenti, i cui precedenti legislativi vanno individuati nei d.leg.vi 303/91 e 65/99 e nell’art. 31 della legge comunitaria ’99 in tema di star del credere.

Si può quindi affermare che dopo avere ottenuto uno specifico riconoscimento sul piano sostanziale, per effetto della l. 422/2000 il patto di non concorrenza ora gode  di un preciso riconoscimento anche sul piano economico.




L’art. 23 della l. 422/2000 ha stabilito, infatti, che <<l’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale>>.

Indennità, quindi, va corrisposta nel momento coincidente con lo scioglimento del rapporto e che <<va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l’estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all’indennità di fine rapporto>> e che è affidata alla contrattazione tra le parti, <<tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria>>.

In difetto di accordo detta indennità, prevede poi l’ultimo periodo dell’art. 23, va determinata dal giudice in via equitativa, alla luce anche della valutazione compiuta in sede giudiziale di alcuni elementi espressamente individuati dalla norma e ricorrenti nel contratto di agenzia.

Nella sua quantificazione il giudice deve, infatti, fare riferimento (a) alla media dei corrispettivi riscossi dall’agente nel corso del rapporto ed alla loro incidenza sul valore complessivo dello stesso, (b) alle cause di cessazione del contratto di agenzia, (c) all’ampiezza della zona assegnata all’agente, (d) all’esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente.

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Irrilevanti, ai fini del suo riconoscimento, sono poi le cause di scioglimento del rapporto.

Né la norma in esame, né gli AEC ( i quali intervengono altresì sotto il profilo della determinazione dell’indennità) nulla prevedono al riguardo.

Con ciò si deve quindi concludere nel senso che l’indennità di non concorrenza spetti all’agente, al di là dell’ipotesi in cui il rapporto si sciolga ad iniziativa del preponente o a seguito di recesso per giusta causa dell’agente, anche nell’ipotesi in cui lo scioglimento del rapporto intervenga per volontà dell’agente (recesso volontario), con effetti solo sulla sua entità, o a seguito di recesso per giusta causa azionato dalla preponente.

Altra novità è la coincidenza, espressamente prevista dal secondo comma, tra il sorgere del diritto all’indennità e l’accettazione del patto di non concorrenza.

Da ultimo va sottolineato che la previsione di detta indennità viene limitata ai soli agenti individuali, società di persone  o che rivestono la forma di società persone o di capitali con un solo socio (v. gli AEC vigenti) e che la stessa si applicherà sia ai contratti (o ai patti di non concorrenza) conclusi dopo il 1° giugno 2001 sia a quelli in corso a tale data.


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