Il franchising nell’esperienza europea




Dopo l’espansione raggiunta negli USA, il franchising giunge in Europa portato da imprese statunitensi interessate ad inserirsi nel nostro mercato grazie al loro know-how.

L’affermarsi del modello del franchising in Europa si è sostanzialmente articolato in due fasi; nella prima, si è assistito ad una forma di “entrata” nel mercato europeo da parte di companies americane, nella seconda, invece, si è assistito ad una sorta di affrancazione dagli USA concretizzatasi in una diffusione del modello tra contraenti esclusivamente europei con conseguente sentita esigenza di una legislazione al riguardo.

La Francia è stato il primo paese a legiferare in materia di franchising, con l’approvazione di una specifica normativa, la c.d. loi Doubin  .

Secondo questa legge, il franchisor deve mantenere un margine di trasparenza nei confronti dei candidati franchisee.

Deve fornire loro un documento detto Documento d’Informazione Precontrattuale (DIP), o Documento Doubin, che contiene una serie di informazioni precise e necessarie per l’esecuzione del contratto, da aggiornarsi ogni anno.

Inoltre, è previsto un intervallo minimo di 20 giorni prima di qualsiasi firma o qualsiasi versamento di denaro.

Aspetti propedeutici alla conclusione del contratto di franchising che sono stati ripresi dall’ordinamento italiano con la legge 129/2004.

Altro paese europeo ad avere introdotto una dettagliata normativa del fenomeno franchising è stata la Spagna.

La legge spagnola, del luglio 1996, volta a fornire una particolare tutela alle piccole imprese commerciali, definisce il franchising quale <<contratto attraverso cui una impresa denominata franchisor (franquiciadora) cede ad un’altra impresa franchisee ((franquiciada)  il diritto di sfruttare un sistema di commercializzazione di prodotti e servizi>>.

Vengono anche qui previste forme di controllo amministrativo ed obblighi di informativa da parte del franchisor.

Quanto al primo adempimento è sancito l’obbligo per il franchisor di iscriversi in un apposito registro degli operatori in franchising, soggetto al controllo dell’Autorità Garante.

Quanto al secondo aspetto, l’obbligo di informazione da parte del franchisor , analogamente a quanto dispone la loi Doubin, si realizza nella predisposizione e consegna da parte del franchisor al franchisee, prima della stipulazione del contratto, di un documento contenente tutte le informazioni necessarie ad una scelta consapevole per quest’ultimo.




In Germania, invece, il franchising, dove risale alla fine degli anni ’60, non godendo di una precisa legislazione in materia ha ottenuto una sua identificazione  dottrinale e giurisprudenziale, che ha preso spunto dalle varie leggi nazionali dettate per contratti affini e dalla legge comunitaria.

Un contributo è stato poi fornito dal Codice Deontologico nazionale Deutscher Franchise Verband e.V.  il  quale, rifacendosi alle precedenti esperienze di altri paesi, ne ha fornito una nozione sostanzialmente corrispondente a quella già ormai conosciuta.

Il franchsing è stato così identificato in <<un sistema di vendita mediante il quale vengono commercializzati beni e/o prestazioni di servizi e/o tecnologie. Esso si basa su una stretta e continua collaborazione giuridica ed economica fra aziende autonome ed indipendenti, denominate franchisor e franchisee. Il franchisor concede ai suoi franchisee il diritto e contemporaneamente impone l’obbligo (…) di esercitare un’attività conformemente ai suoi criteri stabiliti. Tale diritto autorizza e vincola il franchisee, dietro pagamento di un compenso diretto o indiretto, nell’ambito e per la durata di un contratto scritto di franchising, stipulato a tale scopo dalle parti interessate (…), ad usare il nome di sistema, e/o il marchio di sistema, e/o il marchio di prestazione di servizio, e/o altri diritti di marchio d’autore, (…) il relativo know how, i metodi economici e tecnici ed il sistema commerciale del franchisor>>.

La stessa associazione di categoria fornisce inoltre una lista di caratteristiche essenziali che un sistema distributivo deve possedere per rientrare nella categoria del Franchising




Nel Regno Unito non esiste una precisa legislazione sul franchising il quale è regolamentato da norme che disciplinano i contratti commerciali.

Secondo la British Franchise Association il franchising rappresenta la  “concessione di una licenza da parte di una persona (il franchisor) ad un’altra (il franchisee), che consente al franchisee di svolgere attività economica sotto il marchio/nome commerciale del franchisor, di usufruire di un intero insieme di strumenti comprendenti tutti gli elementi necessari a collocare una persona precedentemente esterna all’attività all’interno del business e di gestirlo con assistenza continuata su base predeterminata”.

Ogni filiale è dunque controllata e gestita dal franchisee pur mantenendone il franchisor il controllo delle modalità con cui beni e servizi sono collocati sul mercato e venduti nonchè il controllo della qualità e degli standard dell’attività. A fronte della concessione della licenza il franchisor riceve una somma iniziale dal franchisee, ed altri pagamenti nel corso del tempo per la concessione della licenza, di regola basati su una percentuale del fatturato annuale. Dal canto suo il franchisor ha l’obbligo di supportare l’attività, generalmente tramite formazione, sviluppo di prodotto, pubblicità, attività promozionali e con una gamma specialistica di servizi di management.


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