L’agente di commercio in Belgio. Nozione




L’art.1 della legge 13 aprile 1995 definisce agente di commercio chi viene incaricato permanentemente e dietro remunerazione a negoziare ed eventualmente concludere affari in nome di un altro soggetto, il preponente, senza venir sottomesso alla sua direzione.

L’agente deve poter organizzare la propria attività nei modi e tempi che ritiene più opportuni, essendo l’indipendenza una delle caratteristiche dell’agente rispetto ad altre figure di intermediari.

L’esistenza di questo requisito nei rapporti con agenti aventi veste giuridica di società è facile, diversamente dai rapporti con agenti persone fisiche.

L’art. 4 2° comma della legge del 1978 stabilisce che “nonostante ogni dichiarazione del contratto o nel silenzio dello stesso, il contratto concluso tra committente ed intermediario, quale che ne sia la denominazione, è considerato fino a prova contraria un contratto di lavoro di rappresentante di commercio”.

Opera quindi una sorta di presunzione per cui i rapporti tra preponente ed agente persona fisica si considerano, fino a prova contraria, rapporti di lavoro subordinato oggetto delle norme inderogabili della legge del 1978 relative, in particolare, al recesso e all’indennità di fine rapporto.

Sarà, in caso, onere del preponente dimostrare l’indipendenza dell’agente rifacendosi anche al comportamento delle parti che provi l’assenza di un lavoro subordinato(per esempio la mancanza dell’obbligo per l’agente di inviare rapporti relativi alla sua attività, di osservare precisi ordini o direttive del preponente, di avere un minimo fisso o avere il rimborso delle spese sostenute, l’esistenza di un’organizzazione imprenditoriale dell’agente, la possibilità di avvalersi di collaboratori, la possibilità di cedere l’agenzia a terzi).


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