Quando il vicino del piano di sopra annaffia le piante




Molto ricorrente è il caso del vicino del piano di sopra che innaffia quotidianamente le piante ed inevitabilmente l’acqua scende sul terrazzo del piano inferiore provocando danni (come ad esempio ringhiera arrugginita).

Si tratta di una condotta alla quale non ci si può opporre oppure esistono strumenti a tutela?

Il caso di specie rientra nella fattispecie delle immissioni regolata dall’articolo 844 del codice civile.

Tale disposizione prevede che se il “disturbo” è intollerabile può essere impedito dal giudice.




Non va però sottaciuto che il regolamento può eventualmente disporre in ordine all’annaffiatura delle piante.

In tale caso occorrerà rivolgersi all’ amministratore di condominio (semprechè previsto) affinchè intervenga a tutela delle ragioni del condomino asseritamente leso (art. 1130 codice civile).

Può però verificarsi che nessuna disposizione regolamentare intervenga al riguardo.

In tale caso si potrà avanzare richiesta all’amministratore affinchè alla prima assemblea utile sottoponga tale incombenza all’assemblea.

In ogni caso, come detto, rimane sempre la via del ricorso all’autorità giudiziaria.




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