Cos’è un contratto estimatorio




Vi è mai capitato di recarvi verso sera in edicola poco prima della sua chiusura per acquistare una rivista o un giornale e di vedere l’edicolante intento  a raccogliere i quotidiani del giorno pronti per essere riconsegnati?

Già, riconsegnati, ma a chi?

E, vi sarete altresì chiesto,  perchè l’edicolante sta facendo questo?

Ovvio, perchè così facendo egli esegue il  contratto che ha in corso con il distributore di quotidiani riconsegnandogli i quotidiani rimasti invenduti.

Questo contratto si chiama estimatorio.

Dal punto di vista economico il contratto estimatorio si presenta come un contratto in forza del quale un soggetto (che chiamiamo tradens), che intende alienare un determinato bene, lo consegna ad un altro soggetto (che chiamiamo accipiens) stabilendo, nel contempo, il prezzo dell’eventuale vendita.

L’accipiens, dal canto suo, si trova quindi nella situazione favorevole di non dover pagare subito il corrispettivo fissato, ma soltanto in quel momento nel quale sia riuscito ad alienare ad altri la cosa ricevuta ad un prezzo che comprenda anche il suo utile, non senza avere la possibilità, alternativa, di restituire la cosa, in tutto o in parte, qualora non riesca a a trovare un compratore.

Il contratto importa per il tradens l’affidamento della cosa ad altri in vista della realizzazione del suo valore pecuniario, ma con l’eventualità che non raggiunga lo scopo per la restituzione del bene mentre per l’accipiens importa la possibilità di vendere una cosa di cui non abbia ancora pagato il prezzo e l’eventualità, qualora non riesca a venderla, di restituirla a colui che gliel’ha consegnata.

In tal modo il tradens, normalmente un grossista, si avvale dell’organizzazione altrui per far consoscere il suo prodotto e la sua merce ad un pubblico più vasto mentre l’accipiens, a sua volta, può rifornire il suo esercizio di una varietà di merce superiore a quello che il capitale impiegato nell’impresa gli consentirebbe evitando, così, il rischio di invenduto della merce o di sua vendita al di sotto del costo.

Si tratta, perciò, di una formula che consente al produttore di provare le risposte di un mercato già saturo alla presentazione di prodotti nuovi e con scarsa capacità distintiva, evirando un lancio pubblicitario troppo oneroso e sfruttando una rete distributiva già collaudata come anche consente di vestire una provvisoriamente una vendita che, per ragioni fiscali e contabili può essere conveniente far apparire differita, non tanto perchè incerta, come si converrebbe all’estimatorio ma solo perchè differita.

Sotto il profilo propriamente giuridico va rilevato che l’ art. 1558 c.c. definisce il contratto estimatorio come il contratto con il quale una parte consegna all’altra una o più cose mobili e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo restituirle nel termine stabilito.

Indubbio è che l’estimatorio sia un contratto reale, che si perfeziona cioè con la consegna della cosa, la quale viene ad assumere il carattere di elemento costitutivo e strutturale dell’intera fattispecie.

La proprietà resta al tradens fino a quando l’accipiens non abbia venduto le cose a terzi, ovvero, in caso di mancato smercio, non ne abbia pagato il prezzo.

La dottrina generalmente giustifica la permanenza della proprietà in capo al tradens in forza della speciale tutela che gli viene accordata dall’ art. 1558, 1° co., c.c. il quale vieta ai creditori dell’accipiens il compimento di atti conservativi od esecutivi sulle cose finchè non ne sia pagato il prezzo.

Il contratto estimatorio è un contratto tipico, a sè stante, con propri peculiari effetti giuridici, la cui causa, pur rientrando nello schema tipico dello scambio cosa contro prezzo consiste nella creazione di una situazione preparatoria allo scambio medesimo.

Questa funzione è attuata attraverso il conferimento all’accipiens di un potere disgiunto dalla proprietà del bene, il cui esercizio, ai sensi dell’ art. 1558, 1° co., c.c.fa sì che l’acquisto della proprietà del bene da parte del terzo abbia piena efficacia nei confronti del tradens.

Si tratta di un fenomeno giuridico che viene diversamente spiegato dalla dottrina.

Secondo alcuni autori tale potere verrebbe attribuito all’accipiens in forza di un negozio autorizzativo, secondo altri l’accipiens sarebbe investito di un vero e proprio diritto soggettivo di disporre del diritto del tradens mentre, per una diversa teoria, la disponibilità conferita all’accipiens si verrebbe a concretare in un diritto soggettivo in senso proprio, composto di un potere di disposizione al quale si verrebbe ad aggiungere un interesse proprio di natura reale.


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