Divieto di rinuncia all’impianto di riscaldamento centralizzato





Il caso.

Con ricorso veniva proposta impugnazione della delibera assembleare del 1 marzo 2011, assunta dal Condominio, relativa all’approvazione dei rendiconti correlati al servizio di riscaldamento.

In particolare, l’attore deduceva di aver provveduto nell’anno 1993 al distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento e di aver realizzato, nell’ambito della completa ristrutturazione dell’unità immobiliare di sua proprietà esclusiva, un impianto autonomo e completamente autosufficiente per l’erogazione del relativo servizio.

L’attore asseriva la legittimità di tale distacco, eccependo il mancato nocumento e l’assenza di qualsiasi squilibrio termico nei confronti della restante parte del condominio.

Chiedeva pertanto la declaratoria di nullità e/o l’annullamento della delibera assembleare impugnata in relazione ai punti di interesse inerenti all’approvazione della ripartizione delle spese di godimento del servizio di riscaldamento.




Il Condominio eccepiva che nel regolamento condominiale, di natura contrattuale, gli artt. 2, 9 e 13, obbligavano i condomini alla contribuzione alle spese necessarie per le parti comuni, nonchè alla utilizzazione del servizio di riscaldamento, vietando l’esonero dal relativo pagamento pur in caso di rinuncia.

Il Tribunale di Torino, con sentenza del 17 aprile 2012, rigettava le domande dell’attore.

Rileva il giudice di primo grado che in via generale la rinuncia all’uso della cosa comune non esenta dalle spese di conservazione dell’impianto e che nel caso il regolamento condominiale impediva il distacco effettuato dall’attore e che non sussisteva neppure una delibera assembleare che lo consentisse.

La Corte d’appello di Torino, condividendo quanto rilevato dal primo giudice in ordine al contenuto del regolamento condominiale precisava che lo stesso contemplava un divieto di distacco dall’impianto di riscaldamento, obbligando all’uso dello stesso e alla contribuzione a carico di ciascuna unità abitativa, anche in caso di rinuncia dei relativi servizi e  che tale regolamento costituiva una vera e propria limitazione alla piena disponibilità della singola unità abitativa inserita nel condominio, e quindi dava luogo ad una obligatio propter rem, pienamente valida,

La Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. II Ord., 02-11-2018, n. 28051)  affermava il seguente principio: “È nulla, per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune, la clausola del regolamento condominiale, come la deliberazione assembleare che vi dia applicazione, che vieti in radice al condomino di rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento e di distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, seppure il suo distacco non cagioni alcun notevole squilibrio di funzionamento ne aggravio di spesa per gli altri partecipanti. Una tale previsione regolamentare si pone, invero, in contrasto con la disciplina legislativa inderogabile emergente dagli artt. 1118, comma 4, c.c., 26, comma 5, della legge n. 10 del 1991 e 9, comma 5, D.Lgs. n. 102 del 2014”.


Discussione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: