Cos’è il “Geoblocking”

Il geoblocking è un sistema tecnologico  che consente  di bloccare o restringere l’accesso a un contenuto online a seconda della collocazione geografica dell’utente/consumatore.

Di fatto di traduce in una limitazione sotto il profilo della commercializzazione dei prodotti o servizi considerato che attraverso tale modalità molti siti ecommerce consentono l’acquisto di propri prodotti solo a consumatori residente in un  determinato paese.

Le modalità attraverso le quali si può manifestare il geoblocking possono essere molteplici.

Al di là del caso summenzionato di limitazione geografica concernente l’ecommerce, ricorrente si rivela anche la non accettazione, da parte di alcuni negozi online, di carte di credito emesse da banche si altri paesi europei.

Pratiche, queste, che contrastano con  il principio del mercato unico digitale.

I blocchi geografici sostanzialmente si rivelano, quindi, quale  una pratica discriminatoria che impedisce ai clienti online di accedere e acquistare prodotti o servizi da un sito web basato in un altro Stato membro.

Blocchi ora contrastati dalla UE attraverso un preciso regolamento entrato in vigore pochi giorni fa (3 dicembre 2018) (per il testo integrale  clicca qui) che ha consente di eliminare le discriminazioni sulla base della:

  • nazionalità dei clienti
  • luogo di residenza
  • luogo di stabilimento




Stabilisce infatti l’art. 3 del Regolamento 2018/302:

1. Un professionista non può bloccare o limitare, attraverso l’uso di strumenti tecnologici o in altro modo, l’accesso di un cliente alla sua interfaccia online per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente.
2. Un professionista non può, per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento di un cliente, reindirizzare tale cliente ad una versione della sua interfaccia online diversa da quella cui il cliente desiderava accedere inizialmente, per via della sua struttura, della lingua usata o di altre caratteristiche che la rendono specificamente destinata ai clienti con una particolare nazionalità, luogo di residenza o luogo di stabilimento, a meno che il cliente non vi abbia esplicitamente acconsentito.
In caso di reindirizzamento con l’esplicito consenso del cliente, la versione dell’interfaccia online del professionista cui il cliente desiderava accedere inizialmente deve restare facilmente accessibile al cliente in questione.
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora il blocco o la limitazione dell’accesso o il reindirizzamento siano necessari al fine di garantire il rispetto di un requisito giuridico previsto dal diritto dell’Unione o dalle leggi degli Stati membri in conformità del diritto dell’Unione cui sono soggette le attività del professionista.
In tali casi, il professionista è tenuto a fornire ai clienti una spiegazione chiara e specifica dei motivi per cui il blocco, la limitazione dell’accesso o il reindirizzamento è necessario al fine di garantire il rispetto del requisito giuridico in questione. Tale spiegazione è fornita nella lingua dell’interfaccia online cui il cliente desiderava inizialmente accedere.

Dove per professionista si intende: “qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro dell’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto” (art. 2).

Evidenti dunque i vantaggi sia per i consumatori che per le imprese tenuto conto che in virtù di tale pratica restrittiva solo circa il 15% acquistava prodotti da negozi online situati in altro paese UE.

In base alle nuove regole, gli operatori non potranno operare discriminazioni tra i clienti relativamente ai termini e alle condizioni generali – prezzi inclusi – in tre casi:

  • per i beni che sono consegnati in uno Stato membro in cui l’operatore propone la consegna o che sono ritirati presso un luogo concordato con il cliente
  • per i servizi forniti tramite mezzi elettronici, come il cloud computing, l’archiviazione dei dati e l’hosting di siti web
  • per i servizi quali l’alloggio in alberghi e il noleggio auto, che il cliente riceve nel paese in cui ha sede l’operatore




Prevede al riguardo l’art. 4: 

“1. Un professionista non può applicare diverse condizioni generali di accesso a beni o servizi per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente nelle situazioni in cui quest’ultimo intende: a) acquistare da un professionista beni che sono consegnati in un luogo di uno Stato membro ove il professionista ne offre la consegna ai sensi delle sue condizioni generali di accesso o che sono ritirati presso un luogo concordato tra il professionista e il cliente in uno Stato membro in cui le predette condizioni generali di accesso offrono tale opzione; b) ricevere da un professionista servizi tramite mezzi elettronici diversi dai servizi che consistono principalmente nel fornire l’accesso a opere tutelate dal diritto d’autore o altri beni protetti, compresa la vendita di opere tutelate dal diritto d’autore o altri beni immateriali protetti, e nel permetterne l’uso; c) ricevere da un professionista servizi diversi da quelli prestati tramite mezzi elettronici in un luogo fisico nel territorio di uno Stato membro in cui il professionista esercita la sua attività”.

Parimenti viene contrastata la discriminazione per motivi legati al pagamento.

Dispone l’art. 5:

“1. Un professionista non può, nell’ambito dei mezzi di pagamento dallo stesso accettati, applicare condizioni diverse a un’operazione di pagamento per motivi connessi alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento di un cliente, all’ubicazione del conto di pagamento, al luogo di stabilimento del prestatore dei servizi di pagamento o al luogo di emissione dello strumento di pagamento all’interno dell’Unione, se: a) l’operazione di pagamento è effettuata tramite una transazione elettronica mediante bonifico, addebito diretto o uno strumento di pagamento basato su carta avente lo stesso marchio di pagamento e appartenente alla stessa categoria; b) i requisiti di autenticazione sono soddisfatti a norma della direttiva (UE) 2015/2366; e c) le operazioni di pagamento sono effettuate in una valuta accettata dal professionista. 2. Ove giustificato da motivi oggettivi, il divieto di cui al paragrafo 1 non preclude al professionista di sospendere la consegna dei beni o la fornitura del servizio finché non avrà ricevuto la conferma del fatto che l’operazione di pagamento sia stata correttamente avviata”.

Evidente dunque la finalità del menzionato Regolamento, come del resto stabilito nei “considerando”, di conseguire l’obiettivo di contrastare efficacemente la discriminazione diretta e indiretta in base alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento dei clienti.


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