Cos’è una rendita vitalizia



1.Nozione. Rendita onerosa e rendita gratuita

L’articolo 1872 c.c., nel disciplinarne i modi di costituzione, distingue tra la rendita vitalizia a titolo oneroso e quella a titolo gratuito, prevedendo che <<la rendita vitalizia può essere costituita a titolo oneroso, mediante alienazione di un bene mobile o immobile, o mediante cessione di un capitale>> mentre <<la rendita vitalizia può essere costituita anche per donazione o per testamento, e in questo caso si osservano le norme stabilite dalla legge per tali atti>>.

Quanto all’oggetto della rendita occorre distinguere la prestazione del vitaliziato e quella del vitaliziante.

     

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La prestazione del vitaliziante è un diritto di credito classificato frutto civile (art. 820, comma 3, c.c.).

L’oggetto di essa può consistere in denaro o altre cose fungibili.

La prestazione del vitaliziato può consistere nella cessione di un bene mobile immobile, o nella cessione di un capitale.

La rendita vitalizia è un contratto consensuale, a prestazioni corrispettive, di scambio e di durata distinguendosi, sotto tale ultimo profilo, dalla rendita perpetua (art. 1861 e ss. c.c.), caratterizzata da una durata illimitata della prestazione periodica.

La rendita vitalizia, invece, ha una durata connessa alla vita la quale funge da termine incerto e non da condizione in quanto non ne è incerto il verificarsi ma il momento



2. L’aleatorietà

A differenza della rendita perpetua, quella vitalizia viene generalmente considerata un contratto aleatorio.

Identificazione che tiene conto del fatto che essendo la prestazione commisurata alla vita di una persona, diviene impossibile sapere a quanto ammonterà la somma finale versata dal debitore e quindi come prevedere  in anticipo quale contraente conseguirà un vantaggio economico dall’operazione.

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In altri termini, come ha precisato la S.C., il contratto di vitalizio ha natura di contratto aleatorio, postulando l’esistenza di una situazione di incertezza circa il vantaggio o lo svantaggio economico che potrà alternativamente realizzarsi nello svolgimento e nella durata del rapporto, <<con la conseguenza che la mancanza di alea è riscontrabile tutte le volte in cui l’entità della prestazione assicurata sia inferiore o pari ai frutti o agli utili ricavabili dal cespite dovuto, ovvero quando il beneficiario della rendita sia da ritenere prossimo alla morte per malattia o età>>; in tali ipotesi, il contratto è nullo per difetto di causa (2).

Quello che si individua nella rendita vitalizia non sarebbe dunque un comune rischio economico, presente in ogni contratto, bensì uno specifico rischio.

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Mentre le parti contraenti conoscono a priori l’entità e la durata delle rispettive prestazioni, nel contratto di rendita vitalizia la sola prestazione del vitaliziato è definitivamente fissata a priori nella sua entità mentre la prestazione del vitaliziante si protrae nel tempo sino a che non si verifichi la morte del beneficiario o di altra persona indicata nel contratto.

In buona sostanza si tratta, dunque, di una prestazione la cui durata è rimessa alla sorte



3.Il risarcimento del danno mediante rendita vitalizia

L’istituto della rendita vitalizia può assumere connotazioni risarcitorie.

In tale senso si esprime l’art. 2057 c.c. il quale prevede, con riferimento ai danni permanenti, ossia quei danni alla sfera psicofisica della persona a carattere invalidante e permanente, una loro risarcibilità, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, attraverso il riconoscimento di una rendita vitalizia a fronte di idonee cautele individuate dal giudice.

Per la verità si tratta di una soluzione risarcitoria, a discrezione del giudicante, che ha trovato rara attuazione nella pratica giudiziaria anche tenuto conto del fatto che sostanzialmente non soddisfa né il creditore né il debitore.

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Attraverso il riconoscimento di una rendita vitalizia risarcitoria, da un lato il creditore si vede sottratto il vantaggio immediato di un risarcimento in  capitale che gli consentirebbe una diversa sistemazione consona al suo stato, dall’altro il debitore si vedrebbe assoggettato alla concessione di garanzie come previsto dal capoverso dell’art. 2057 c.c.

Senza considerare il prolungamento indefinito di un rapporto tra danneggiante e  danneggiato.

Voce di danno che ha un carattere permanente e in relazione al quale ne è oggettivamente impossibile stabilire la durata presumibile della vita del danneggiato.

Ragione per cui il danno può essere riparato, ai sensi dell’art. 2057 c.c., mediante la costituzione di una rendita vitalizia (art. 1872 c.c.).

Danno che può essere quantificata tenendo conto delle spese medie annue prevedibili, per l’assistenza del macroleso.



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