Il “no grazie” va rispettato




La vicenda può così sintetizzarsi.

Mentre era intenta ad effettuare un prelievo bancomat, una donna viene avvicinata da taluno che con insistenza, dopo aver proferito alcune parole, estrae dalla borsa un profumo tentando di convincerla ad acquistarlo.

In quel frangente si avvicina altra persona che non solo tiene lo stesso contegno del socio in affari, ma rincorre la donna e la tallona finché la stessa non raggiunge l’autovettura con a bordo il marito che la stava aspettando.

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Il Tribunale, investito della vicenda, stimava molesto il contegno tenuto dai due improvvisati venditori che, agendo in perfetta coordinazione, di fatto avevano insistito in modo pressante e impertinente per vendere la propria merce, addirittura inseguendo la persona offesa senza darle tregua e interrompendo la condotta solo dopo che la stessa si era rifugiata a bordo del veicolo.

In egual senso si è orientata la Cassazione (con la sentenza 28.9.2017, n. 35718) ribadendo come l’agire degli imputati dovesse considerarsi quale “pressante, indiscreto e impertinente”, ricadente nell’ipotesi della molestia aggiungendo inoltre che “la petulanza costituisce una modalità della condotta prima ancora che un atteggiamento soggettivo, sicché è principio consolidato che, ove la condotta sia obiettivamente petulante (fastidiosamente insistente e invadente), è sufficiente ad integrare il reato la circostanza che l’agente sia consapevole di tale suo modo di fare, non rilevando la pulsione che lo muove”.


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