Agenzia, periodo di prova e indennità di cessazione





Il tema dell’ indennità di cessazione del rapporto di agenzia continua a rappresentare uno degli argomenti maggiormente dibattuti nel panorama giurisprudenziale non solo nazionale ma anche europeo.

Il caso che questa volta si segnala, giunto all’esame della Corte di Giustizia, è quello della estensione di tale istituto anche all’ipotesi di cessazione del rapporto intervenuta in costanza di periodo di prova.

Nella specie si trattava di un agente di commercio francese che durante il periodo di prova di un anno contrattualmente convenuto, dopo appena sei mesi si era visto interrompere repentinamente il rapporto di agenzia in corso.

Alla base di tale scelta aziendale si poneva la convinzione della preponente circa il non presumibile raggiungimento degli obiettivi di vendita contrattualmente convenuti da parte dell’intermediario.




A fronte dell’intervenuta cessazione del rapporto di agenzia e del diniego da parte dell’azienda in punto al pagamento dell’indennità di cessazione del rapporto, l’agente conveniva in giudizio la preponente chiedendone la condanna.

La vicenda proseguiva fino a giungere avanti alla Cour de Cassation (Corte di Cassazione) la quale sospendeva il procedimento investendo del caso la Corte di Giustizia affinchè si pronunciasse sulla questione pregiudiziale dell’ applicabilità o meno dell’art. 17 della direttiva 86/653/CEE, portante la disciplina dell’indennità di risoluzione del rapporto, anche al caso di contratto di agenzia cessato in costanza di periodo di prova.

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La Corte di Giustizia, preso atto delle conclusioni dell’avvocato generale, secondo cui la pattuizione di un periodo di prova è volta a facilitare la risoluzione di un contratto di agenzia commerciale, rilevava però come tale risoluzione, nel corso del periodo di prova pattuito nel contratto di agenzia, costituisca un’«estinzione del contratto» ovvero una «cessazione dei (…) rapporti [dell’agente commerciale] con il preponente» ai sensi dell’articolo 17, paragrafi 1 e 3, della direttiva 86/653.

I rapporti tra agente commerciale e preponente, osservava la Corte, sussistono, ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 86/653, a decorrere dal momento della conclusione del contratto a prescindere dalla questione se il contratto preveda o meno un periodo di prova.




A ciò si deve aggiungere, osservava altresì la Corte, che dall’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), primo trattino, della direttiva 86/653, <<risulta che l’agente commerciale ha diritto ad un’indennità, segnatamente, qualora abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente tragga ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti. Inoltre, a termini del paragrafo 2, lettera b), dello stesso articolo 17, il quantum dell’indennità è proporzionale alle prestazioni svolte dall’agente nel corso del contratto. Dal tenore del successivo paragrafo 3 emerge parimenti che l’agente commerciale ha diritto alla riparazione del pregiudizio subìto, in particolare nel caso in cui il danno sia causato dall’avvenuta cessazione dei rapporti contrattuali in condizioni tali che privino l’agente commerciale delle provvigioni che gli sarebbero derivate dall’esecuzione del contratto, procurando al tempo stesso al preponente vantaggi sostanziali in connessione con l’attività dell’agente commerciale e/o in condizioni che non abbiano consentito all’agente commerciale di ammortizzare gli oneri e le spese sostenuti per l’esecuzione del contratto dietro raccomandazione del preponente>>.

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Pertanto, dal tenore dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, della direttiva 86/653 risulta che la disciplina dell’indennità e del risarcimento del danno ivi prevista <<è volta non a sanzionare la risoluzione del contratto, bensì ad indennizzare l’agente commerciale per le prestazioni compiute di cui il preponente continui a beneficiare anche successivamente alla cessazione dei rapporti contrattuali ovvero per gli oneri e le spese sostenuti ai fini delle prestazioni medesime>>.

Conseguentemente, concludeva la Corte con la sentenza 19.4.2018 nella causa C-645/2016, all’agente non possono essere negati l’indennità o il risarcimento per il sol fatto che la cessazione del contratto di agenzia commerciale abbia avuto luogo durante il periodo di prova, laddove ricorrano le condizioni indicate al menzionato articolo 17, paragrafi 2 e 3.

Quindi il diritto all’indennità ed al risarcimento del danno subìto trova pertanto applicazione anche nel caso in cui la cessazione dei rapporti contrattuali tra il preponente e l’agente commerciale si sia verificata nel corso del periodo di prova.

Avv. Augusto Baldassari – email




 

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