Separazione dei coniugi. Determinazione assegno mantenimento





Ancora una interessante pronuncia della Cassazione (Cass. civ. Sez. VI – 1 Ord., 10-10-2018, n. 25134) sui criteri di determinazione dell’assegno di mantenimento in materia di separazione dei coniugi.

Si è al riguardo stabilito che “deve tenersi conto, tra l’altro, del fatto che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall’art. 147 c.c., vincola i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese anche all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, all’opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, almeno fino a quando l’età della prole lo richieda.

Nell’imporre a ciascun genitore l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, pertanto, il giudice del merito deve individuare gli elementi da tenere in considerazione nella determinazione dell’assegno, quali, oltre alle esigenze del figli, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi, unitamente alla valenza economica dei compiti domestici e di cura da essi assunti”.


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