Esclusiva e contratto di agenzia




Collegato con il concetto di zona è il diritto reciproco di esclusiva che vincola sostanzialmente (salvo diverse intese tra le parti) l’agente ed il preponente ad un obbligo di non concorrenza (sulle domande più ricorrenti su tale aspetto CLICCA QUI)

L’art. 1743 c.c. stabilisce, infatti, che il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l’agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.

In senso analogo disponeva l’art. 2 dell’AEC 19.12.79, AEC 24.6.81 e AEC 21.3.84, stabilendo, peraltro, << la possibilità di diverse intese tra le parti>> come pure la non estensibilità del divieto, <<salvo patto di esclusiva per una sola ditta, all’assunzione, da parte dell’agente o rappresentante, dell’incarico di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza tra di loro>>; disposizioni, queste mantenute nei recenti accordi economici. 

      

Così individuato, il diritto di esclusiva rappresenta quindi un ulteriore completamento del rapporto di stretta collaborazione che deve sussistere tra ditta preponente ed agente, la cui operatività si mantiene e si svolge nell’ambito temporale di durata del contratto.

La stretta correlazione che sussiste tra esclusiva e permanenza temporale del rapporto di agenzia, fa sì che caso i limiti introdotti dall’art. 1743 c.c. non possono infatti andare oltre la vigenza del rapporto stesso con la conseguenza che una volta intervenuto  lo scioglimento del contratto, nulla impedisce al preponente di avvalersi di altri agenti come del resto all’ex agente di continuare a svolgere, per conto di ditte eventualmente concorrenti, la propria attività nell’ambito della medesima zona e per lo stesso ramo di commercio, sempreché non sia stato diversamente pattuito (art. 1751 bis c.c.).

E’ infatti da tale momento che viene meno qualunque obbligo di osservanza dell’esclusiva con la conseguente possibilità per le parti di valersi di tutte quelle libertà costituenti manifestazione del più generale principio di libertà di concorrenza.

Attraverso tale clausola – la cui operatività è disposta ex lege, diversamente da quanto accade in altri rapporti contrattuali tipo la somministrazione (artt. 1567 e 1568 c.c.), dove il patto di esclusiva è il frutto di un separato accordo tra le parti – viene quindi inibita alle parti la possibilità di adottare forme di collaborazione con soggetti che si pongono tra loro in una posizione concorrenziale, con la conseguenza di rendere maggiormente proficuo il programma di distribuzione dei prodotti o servizi.



Principale funzione  della norma di cui all’art. 1743 c.c. è, perciò, quella di prevenire la concorrenza nonchè di rafforzare i rapporti di collaborazione tra agente e preponente, impedendosi, così, attraverso una disciplina che regolamenta le obbligazioni de non faciendo, l’insorgere di situazioni chiaramente negative per un proficuo svolgimento del rapporto di collaborazione tra agente e preponente.

Nonostante l’importante funzione economica ad essa riconosciuta, la  esclusiva non rappresenta peraltro un elemento essenziale del contratto di agenzia ma soltanto un elemento naturale, in difetto del quale il rapporto può considerarsi ugualmente valido.

Ciò comporta, quindi, che se indubbiamente il regime di esclusiva è connaturale allo stesso contratto di agenzia esso può peraltro essere completamente disatteso dalle parti, attraverso pattuizioni che escludano obblighi di non concorrenza.

Da qui dunque la piena ammissibilità di una deroga all’esclusiva, come viene confermato anche dalla giurisprudenza in altre numerose occasioni.

Deroga per la cui validità ed efficacia non è assolutamente richiesta una forma precisa e  determinata, ben potendo questa essere attuata  dalle parti nel rispetto del principio generale della libertà di forma cui risulta essere improntato il contratto di agenzia nella sua generalità.

Con ciò, comportamenti caratterizzati da una comune volontà dei  contraenti di ovviare all’indicato vincolo devono considerarsi quali comportamenti concludenti e quindi, come tali, espressione di una chiara ed univoca intenzione in tale senso espressa dalle parti.




Nella pratica la deroga dell’esclusiva può dar luogo al verificarsi di una pluralità di situazioni, che possono essere riassunte nel seguente schema riepilogativo:

a) esclusiva a favore del solo agente e quindi con deroga operante a danno del preponente. In questo caso il preponente è vincolato a non assumere altri agenti, salvo sempre il suo potere generale di concludere gli affari direttamente, ma non con una organizzazione ad hoc e con salvezza del diritto dell’agente alle provvigioni indirette. L’agente oltre a godere dei benefici della mancanza di qualunque specifica concorrenza nella zona assegnatagli, ha la possibilità di mettere a frutto la propria opera anche al servizio di altri imprenditori e quindi di trattare una vasta gamma di prodotti, anche similari, con la possibilità di raggruppare i vari affari presso ogni singolo cliente;

b) esclusiva a favore del solo preponente. In questo caso il preponente è libero di affidare l’incarico a più agenti e di esercitare egli stesso in modo sistematico con propria adeguata organizzazione la trattazione di affari. Questa deroga ha conseguenze negative per l’agente, a causa della inevitabile concorrenza con altri agenti e dello stesso preponente;

c) abolizione della esclusiva per entrambi i contraenti. I vantaggi e gli svantaggi del patto derogativo della esclusiva sono reciproci.


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