L’Agente di commercio in Austria




Il contratto di agenzia in Austria è regolato dalla 28.1.1993 in recepimento della direttiva 86/653/CEE.  

L’agente di commercio può essere sia una persona fisica, sia una persona giuridica.

Non sono richiesti requisiti di forma del contratto di agenzia anche se ciascuna parte ha diritto di pretendere dall’altra una copia scritta del contratto di agenzia.

Il rapporto può essere a tempo determinato indeterminato.

In Austria il contratto di agenzia può essere a tempo determinato o indeterminato.

Qualora si versi in tale ultima eventualità, la parte recedente dovrà concedere all’altra, all’atto del recesso, un preavvviso secondo le seguenti modalità:

  • un mese per il primo anno;
  • due mesi per il secondo anno;
  • tre mesi per il terzo anno;
  • quattro mesi per il quarto anno;
  • cinque mesi per il quinto anno;
  • sei mesi a partire dal sesto anno in poi.  




Nulla toglie che le parti possano prevedere termini di preavviso superiori rispetto a quelli sopra indicati.

Immutata la facoltà di ciascuna delle parti, indipendentemente dal fatto che si tratti di rapporto a tempo determinato o a tempo indeterminato,  dicedere senza alcu  termine di preavviso a seguito di gravi motivi che giustifichino una cessazione immediata del rapporto.

In buona sostanza una situaizone analoga a quella del nostro ordinamento dove viene ammesso il recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c.

Conformemente a quanto stabilito dalla direttiva comunitaria l’agente che ha acquisito nuovi clienti a favore della preponente o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti preesistenti, ha diritto ad un indennizzo semprechè  la preponente ottenga  dalla precedente attività dell’agente sensibili vantaggi come prima e se il pagamento dell’indennizzo corrisponde ad equità.




L’indennizzo non deve superare l’importo medio annuale delle provvigioni ottenute dall’agente negli ultimi cinque anni; se, invece, l’intera durata del rapporto contrattuale è inferiore, l’indennizzo viene calcolato sul relativo periodo.

Diversamente  l’agente non ha diritto ad alcun indennizzo se:

  • il contratto di agenzia è stato risolto dalla preponente a causa di una colpa grave dell’agente medesimo;
  • il recesso è stato esercitato dall’agente, a meno che il recesso non sia dovuto a circostanze imputabili alla preponente o sia conseguenza di malattia, salute cagionevole o vecchiaia dell’agente;
  • l’agente, con il consenso del preponente, ha trasferito ad un terzo i propri diritti e doveri.


     

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