Ancora sul diritto dell’agente all’indennità di cessazione ex art. 1751 c.c.

Con una recente sentenza del 2021 il Tribunale di Ravenna, Sezione lavoro, ha introdotto nel panorama giurisprudenziale una innovativa interpretazione dell’art. 1751 c.c. in punto al riconoscimento all’agente dell’indennità di scioglimento a seguito di suo recesso.

Certo è che quando il rapporto si scioglie per volontà dell’agente attraverso un recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c. e ricorrendone i presupposti allo stesso competerà la conseguente indennità di cessazione.

Ma se ciò è indubitabile ci si chiede se pur non ricorrendo i presupposti per un recesso per giusta causa l’agente che sia receduto dal contratto abbia ciononostante diritto all’indennità quando il recesso sia comunque conseguenza di un fatto attribuibile al preponente.

Secondo il Tribunale di Ravenna, Sezione lavoro, la risposta è in senso affermativo.

Si legge infatti nella menzionata pronuncia:

” (…) devono distinguersi due fattispecie, in punto a presupposti e conseguenti effetti, in tema di recesso operato dall’agente da un rapporto a tempo indeterminato. Infatti, ai sensi dell’art. 1751 c.c. e ai sensi dell’art. 1750 c.c. rilevano due diverse nozioni legittimanti il recesso dell’agente, ciascuna con rilievo suo proprio e diverso dall’altra, sia nel senso degli elementi costitutivi della fattispecie, sia in punto a conseguenti effetti giuridici.
Agli effetti dell’art. 1751 c.c. è prevista – ai fini della spettanza del diritto alla relativa indennità – la nozione recesso “giustificato” spettante all’agente (“giustificato da circostanze attribuibili al preponente”).
Ciò corrisponde peraltro al testo della direttiva CEE in materia, secondo la quale (art. 18): “L’indennità o la riparazione ai sensi dell’articolo 17 non sono dovute: a) quando il preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile all’agente commerciale, la quale giustifichi, in virtù della legislazione nazionale, la risoluzione immediata del contratto; b) quando l’agente commerciale recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente commerciale: età, infermità o malattia per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività”.
Ne consegue che, ai fini dell’art. 1751 c.c. non è richiesto che il recesso dell’agente per circostanze attribuibili al preponente sia caratterizzato dal requisito dell’immediatezza.
Dunque, agli effetti dell’art. 1751 c.c. non rileva che il rapporto potesse proseguire o meno e che l’agente ne sia uscito per giusta causa o dando il preavviso e ciò è perfettamente logico ed in linea con le finalità della disposizione e con l’istituto dell’indennità di cessazione del rapporto (…)”.

Ai fini del diritto dell’agente all’indennità di scioglimento una evidente differenza terminologica e concettuale distingue dunque lo scioglimento del rapporto da parte dell’imprenditore da quello dell’agente.

Nel primo caso (art. 18 a della Direttiva CEE) si prevede espressamente che l’indennità non sia dovuta laddove il preponente risolva il contratto per una inadempienza imputabile all’agente la quale giustifichi la risoluzione immediata.

Chiaro è dunque il riferimento all’istituto della risoluzione del contratto (art. 1453 e ss.).

Nel secondo caso (art. 18 b della Direttiva CEE), invece, il diritto dell’agente all’indennità di scioglimento rimane immutato qualora il suo recesso sia giustificato da <<circostanze attribuibili al preponente>>.

Si tratta di una voluta differenza terminologica volta a giustificare il recesso dell’agente con mantenimento del suo diritto all’indennità anche per ragioni meno gravi di quelle che possono giustificare il recesso (rectius risoluzione) dell’imprenditore preponente, ma comunque incidenti sul rapporto fiduciario che presiede il contratto di agenzia e che prescindono dal requisito dell’immediatezza contemplato invece per la risoluzione del contratto da parte del preponente (art. 18 a).

In altri termini, come si evidenzia in dottrina, “con tale più generica locuzione, coincidente con quella della Direttiva, si è voluta evidentemente delineare una nozione di recesso <<giustificato>> dell’agente, che non è speculare rispetto a quella di recesso del preponente per giusta causa, ma più ampia, in quanto comprende le ipotesi in cui il recesso sia causato da un inadempimento di <<non scarsa importanza>> del preponente, e forse anche da comportamenti non strettamente qualificabili come inadempimento che abbiano turbato la relazione contrattuale, senza che sia richiesta quell’intollerabilità anche in tempi brevi che è insita nella previsione precedente “ (n.d.r. relativa al preponente) (così Trioni, Il contratto di agenzia, in Commentario del Codice – Civile Scialoja – Branca, art. 1752 – 1753, a cura di Francesco Galgano, Zanichelli, Bologna – Roma, 2006, pag. 221).

Una disposizione, quella di cui all’art. 18, lettera b) della direttiva 86/653 poi ripresa dall’art. 1751 c.c., chiaramente e volutamente dettata a favore dell’agente, non circoscritta al perimetro dell’inadempimento ma estesa ad ogni ipotesi in cui il rapporto di agenzia non possa proseguire per fatti imputabili alla stessa preponente e in ogni caso, diversamente a quanto accade per la risoluzione per inadempimento operata dal preponente, non collegata al requisito dell’immediatezza.

La nozione di “giustificatezza” del recesso, adottata dal Tribunale di Ravenna, sintetizza quindi esattamente il dettato normativo richiamato (art. 1751 c.c. e 18 Dir.Cee 653/86), rappresentando espressione di una interpretazione delle norme nel rispetto della disposizione di cui all’art. 12 prel. (Interpretazione della legge).

Ciò porta conseguentemente ad affermare che anche un recesso operato dall’agente conseguente a fatti attribuibili al preponente, pur non eventualmente ricadenti nella tipologia dell’inadempimento e/o comunque giustificanti un recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c.  deve ciononostante considerarsi, nell’ottica di cui all’art. 1751 c.c. e dell’art. 18, lettera b) direttiva CEE 653/86, quale recesso giustificato da circostanze attribuibili al preponente e non certamente un recesso ingiustificato da cui deriverebbe la perdita dei diritti di cui all’art. 1751 c.c.,

 

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