Come viene disciplinato il franchising in Italia




In un precedente post (per leggerlo clicca qui) ho delineato i caratteri essenziali del franchising.

Ora mi accingo ad illustrarne la disciplina alla luce della normativa italiana in materia.

Con la legge n. 129 del 24 maggio 2004, contenente “Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale” è stata data una disciplina organica al contratto di franchising, cui ha fatto seguito il d.m. 2 Settembre 2005, n. 204 contenente il regolamento attuativo.

La nuova legge è costituita da nove articoli:

Art. 1 – Definizioni;
Art. 2 – Ambito di applicazione della legge;
Art. 3 – Forma e contenuto del contratto;
Art. 4 – Obblighi dell’affiliante;
Art. 5 – Obblighi dell’affiliato;
Art. 6 – Obblighi precontrattuali di comportamento;
An. 7 – Conciliazione;
Art. 8 – Annullamento del contratto;
Art. 9 – Norme transitorie e finali.




Finalità della legge è quella di offrire una maggiore trasparenza nei rapporti tra franchisor e franchisee soprattutto nella fase antecedente alla conclusione del contratto (artt. 4 e 6), pena il suo annullamento con conseguente obbligo risarcitorio.

Obiettivi, questi, che sono perseguiti con precise norme dettate sia con riferimento all’ informazione che deve essere reciprocamente assolta dalle parti sia con riferimento alle modalità di formulazione del contratto.




L’art. 1 definisce l’affiliazione commerciale (franchising) come “il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilita’ all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprieta’ industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilita’, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralita’ di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi”.

Sempre l’art. 1 prevede poi che “il contratto di affiliazione commerciale puo’ essere utilizzato in ogni settore di attivita’ economica”.

Con ciò, quindi, il contratto di franchising cessa di essere relegato nel “limbo” dei contratti atipici per divenire lui stesso un contratto tipico.

Norme, quelle contenute nella citata l. 129/2004, che trovano applicazione anche con riferimento ai c.d. master franchising e corner franchising (art. 2).

Importanti sono poi le disposizioni disciplinanti la forma ed il contenuto del contratto.




Ai sensi dell’art. 3, il contratto di franchising deve essere redatto per iscritto a pena di nullita’.

Inoltre, per la costituzione di una rete di affiliazione commerciale, l’affiliante deve aver sperimentato sul mercato la propria formula commerciale.

Qualora poi il contratto sia a tempo determinato, l’affiliante dovra’ comunque garantire all’affiliato una durata minima sufficiente all’ammortamento dell’investimento e comunque non inferiore a tre anni, salva comunque la possibilità di una risoluzione anticipata per inadempienza di una delle parti.

Il contratto deve inoltre espressamente indicare:
a) l’ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l’affiliato deve sostenere prima dell’inizio dell’attivita’;
b) le modalita’ di calcolo e di pagamento delle royalties, e l’eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell’affiliato;
c) l’ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unita’ di vendita direttamente gestiti dall’affiliante;
d) la specifica del know-how fornito dall’affiliante all’affiliato;
e) le eventuali modalita’ di riconoscimento dell’apporto di know-how da parte dell’affiliato;
f) le caratteristiche dei servizi offerti dall’affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione;
g) le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso(art. 3)

Fondamentale obbligo dell’affiliante (franchisor) è quello informativo.

L’art. 4 prevede infatti che “almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto di affiliazione commerciale l’affiliante deve consegnare all’aspirante affiliato copia completa del contratto da sottoscrivere, corredato dei seguenti allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che comunque dovranno essere citati nel contratto:
a) principali dati relativi all’affiliante, tra cui ragione e capitale sociale e, previa richiesta dell’aspirante affiliato, copia del suo bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attivita’, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
b) l’indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o del deposito, o della licenza concessa all’affiliante dal terzo, che abbia eventualmente la proprieta’ degli stessi, o la documentazione comprovante l’uso concreto del marchio;
c) una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l’attivita’ oggetto dell’affiliazione commerciale;
d) una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell’affiliante;
e) l’indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dell’attivita’ dell’affiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;



f) la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dell’affiliante e che si siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale in esame, sia da affiliati sia da terzi privati o da pubbliche autorita’, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy.
2. Negli allegati di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1 l’affiliante puo’ limitarsi a fornire le informazioni relative alle attivita’ svolte in Italia. Con decreto del Ministro delle attivita’ produttive, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le informazioni che, in relazione a quanto previsto dalla predette lettere d), e) ed f), dovranno essere fornite dagli affilianti che in precedenza abbiano operato esclusivamente all’estero”.

Gli obblighi dell’affiliato (franchisee) sono invece disciplinati dal successivo art. 5 il quale prevede che:

1. L’affiliato non puo’ trasferire la sede, qualora sia indicata nel contratto, senza il preventivo consenso dell’affiliante, se non per causa di forza maggiore.
2. L’affiliato si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell’attivita’ oggetto dell’affiliazione commerciale.

Per le controversie scaturenti dal contratto viene riconosciuta alle parti di prevedere la facoltà, prima di adire l’autorità giudiziaria o ricorrere all’arbitrato, di esperire un tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’affiliato.





Con una norma finale e transitoria (art. 9) si prevede, infine, che:

1. Le disposizioni della l. 129/2004 si applicano a tutti i contratti di affiliazione commerciale in corso nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della legge stessa (25 maggio 2004).
2. Gli accordi di affiliazione commerciale anteriori alla data di entrata in vigore della l. 129/2004 (25 maggio 2004) se non stipulati a norma dell’articolo 3, comma 1, devono essere formalizzati per iscritto secondo le disposizioni della presente legge entro un anno dalla predetta data. Entro lo stesso termine devono essere adeguati alle disposizioni della presente legge i contratti anteriori stipulati per iscritto.

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