Cos’è un mutuo



1.Il contratto di mutuo

Secondo quanto dispone l’art. 1813 c.c con il contratto di mutuo <<una parte consegna all’altra una determinata quantità di denaro o altre cose fungibili e l’altra si obbliga a restituite altrettante cose della stessa specie e qualità>>.

Pur in presenza di opinioni dottrinali tese ad inquadrare il mutuo nell’ ambito dei contratti consensuali,  l’orientamento prevalente è nel senso di affermarne il suo carattere reale.

Così  si orienta anche la giurisprudenza.

Dalla configurazione del mutuo quale contratto avente natura reale e che, quindi, si perfeziona con la consegna delle cose ne consegue la mancanza di una tutela dell’interesse a ricevere la somma (o le alte cose fungibili) del mutuatario il quale, sino alla conclusione del contratto non può esigerne la consegna da parte del mutante.

Da ciò ne deriva una esclusione di responsabilità del mutuante per mancata consegna del bene in quanto sino alla dazione il contratto non può dirsi ancora concluso.

Responsabilità che invece sussiste allorquando il mutante assuma l’obbligo di consegna delle cose come nel caso della promessa di mutuo.



1.1. La promessa di mutuo

La tutela del mutuatario a ricevere il bene fungibile viene contemplata dall’art. 1822 c.c.

Il mutuo, si afferma, <<è un contratto reale la cui attuazione, secondo il disposto dell’art. 1813 c.c., si incentra sulla consegna, da una parte all’altra, di una determinata quantità di denaro o d’altre cose fungibili e non già nell’obbligo di consegnare beni di tal genere che è previsto, invece, dal successivo art. 1822 c.c. come il contenuto proprio della promessa di mutuo>>.

La promessa di mutuo viene quindi considerata quale un contratto consensuale  o anche, come si legge in alcune pronunce, un  contratto preliminare di mutuo  in forza del quale una parte (mutuante) si impegna a prestare un futuro consenso, contestuale ad una datio, obbligandosi così ad un facere.

La promessa di mutuo non darebbe pertanto luogo ad un’obbligazione coercibile di prestare una somma di denaro (o altro bene fungibile) ma solo ad un’obbligazione di concludere il contratto.



2.La responsabilità nel mutuo. Il mutuante.

Una responsabilità del mutuante si ravvisa qualora lo stesso risulti inadempiente alla promessa di mutuo.

Non solo.

Si ravvisa altresì una responsabilità del mutuante anche qualora questi, pur avendo adempiuto all’obbligo di consegna delle cose, e così concluso il mutuo, queste, in quanto cose fungibili diverse dal denaro, siano suscettibili di evizione o presentino vizi.

Così, con riguardo all’ evizione si è affermato: <<una responsabilità del mutuante per l’evizione è, in astratto, configurabile tanto nel mutuo oneroso che in quello gratuito (…). Secondo che il mutuo sia oneroso o gratuito, dovranno ritenersi applicabili, con gli opportuni adattamenti, le norme che regolano l’evizione nella vendita o nella donazione.



L’acquisto in proprietà che il mutuo procura al mutuatario non è infatti diverso, né destinato a consentirgli forme di utilizzazione diverse, da quello, o quelle, che potrebbero ripromettersi un acquirente delle stesse cose per qualsiasi altro titolo oneroso o grauito; sicchè in mancanza di una norma specifica, sembra appunto corretto ritenere analogicamente estensibili al mutuo i principi valevoli per la vendita e per la donazione, che di ciascuna delle due forme di trasferimento rappresentano la forma prototipica>>.

Lo stesso vale anche con riferimento al caso di vizi delle cose.

Al riguardo va richiamato quell’orientamento dottrinale che reputa regolata dall’art. 1821 c.c., sia per il mutuo gratuito che per quello oneroso, una ipotesi di responsabilità in contrahendo  del mutuante per mancata denuncia dei vizi.

Responsabilità commisurata ai danni che il mutatario, se tempestivamente avvisato, avrebbe potuto evitare  e non diversa da quella che in analoga ipotesi potrebbe essere a carico del comodante a norma dell’art. 1812 c.c.



2.1.La consegna di una somma di denaro

Frequente è l’ipotesi in cui oggetto del mutuo sia la  consegna di una somma di denaro.

In tale caso la responsabilità del mutuante seguirà le regole sull’inadempimento delle obbligazioni in genere con preciso riferimento alle obbligazioni pecuniarie.

Norma di riferimento sarà quella di cui all’art. 1218 c.c. ai sensi del quale il debitore può esonerarsi da responsabilità soltanto se << prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui imputabile>>.

Al riguardo vanno però svolta alcune considerazioni.

Va infatti ricordato che il denaro, in quanto tale, è sempre reperibile sul mercato, non essendo neppure immaginabile un impedimento oggettivo della prestazione pecuniaria.

Di conseguenza è inimmaginabile una impossibilità oggettiva.

L’obbligato potrà trovarsi in una situazione di c.d. impotenza finanziaria ossia in difficoltà economiche nel reperimento della liquidità.

Ma tale sopravvenuta mancanza di mezzi finanziari non è sufficiente a liberare il debitore.

La giurisprudenza la riguardo afferma che il debitore ha il dovere di procurarsi tempestivamente i mezzi economici necessari per l’adempimento, sicchè non costituisce valida ragione di esonero da responsabilità per l’inadempimento la difficoltà che abbia determinato l’impossibilità di reperire la somma necessaria a estinguere l’obbligazione secondo la previsione negoziale.

Da ciò ne consegue che la mancata attuazione di detto comportamento e comunque l’assenza di prova circa l’assoluta impossibilità di acquisire altrove le somme necessarie ad estinguere le situazioni passive costituisce fattore di responsabilità per l’inadempimento e per il ritardo nell’adempimento ai sensi dell’art. 1218 c.c.



3. La responsabilità del mutuatario

Si è già detto che l’obbligazione del mutuatario consiste nel restituire al mutuante altrettante cose della stessa specie e qualità ricevute (art. 1813 c.c.) o a pagarne il loro valore qualora, trattandosi di cose diverse dal denaro, sia divenuta impossibile la loro restituzione (art. 1818 c.c.) e, nel caso in cui si tratti di somme mutuate, nella corresponsione degli interessi (art. 1815 c.c.).

La liberazione del mutuatario dall’obbligo principale della restituzione si attua dunque solo prestando una quantità di cose della stessa specie e qualità uguale a quella consegnatagli o al limite, avvalendosi della facultas solutionis prevista dall’art. 1818 c.c. corrispondendo il loro valore.

Una responsabilità del mutuatario può dunque ravvisarsi, in armonia con i principi generali (art. 1218 c.c.) solo laddove si assista ad un suo inadempimento a detto obbligo di restituzione (o anche di corresponsione del valore delle stesse).

Da ciò ne conseguirà, per il mutuante, la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. nonché il risarcimento del danno determinato ai sensi dell’art. 1223 c.c.

Come si afferma in giurisprudenza, occorrerà che il mutuante dia la dimostrazione che la mancata restituzione della cosa sia stata causa di un danno certo ed attuale.

Lo stesso vale anche nell’ipotesi di inadempimento del mutuatario nel mutuo di scopo, dove una parte promette (o mette a disposizione di un’altra) una somma di denaro  con obbligo, da parte del ricevente, di impiegare detta somma per un fine determinato.

La mancata destinazione della somma allo scopo previsto può dar luogo, anch’essa, alla risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento, secondo le regole generali dei contratti a prestazioni corrispettive  con conseguente obbligo del mutuatario di risarcire i danni subiti dal mutuante (art. 1223 c.c.).



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