Cos’è il pignoramento? FAQ


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Cos’è il pignoramento?
Si tratta di uno strumento che l’ordinamento giuridico mette a disposizione del creditore per ottenere forzatamente il pagamento di quanto dovutogli dal debitore.

Quali tipi di pignoramento prevede l’ordinamento giuridico?
Pignoramento mobiliare, pignoramento immobiliare, pignoramento presso terzi.
– Il pignoramento mobiliare ha ad oggetto beni mobili non registrati del debitore (ad es. la televisione, l’orologio, ecc.) e beni mobili registrati ( ad es. l’auto).
– Il pignoramento immobiliare ha ad oggetto beni immobili del debitore ( ad es. la casa, un terreno, ecc.).
– Il pignoramento presso terzi ha oggetto beni di cui il debitore sia sua volta creditore verso un terzo ( ad es. il diritto al pagamento dello stipendio verso il datore di lavoro)

  

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Ci sono limiti al pignoramento ?
Teoricamente tutti i beni del debitore possono essere aggrediti, pur essendo previste eccezioni.
Ad es. i vestiti, la biancheria, gli animali d’affezione non possono essere pignorati.
Lo stipendio mensile  può essere sì pignorato, ma nei limiti di 1/5 dedotto il triplo della pensione sociale.
I beni immobili possono essere sì pignorati ad eccezione di quelli sui quali sussiste un fondo patrimoniale.

Il creditore può effettuare  contemporaneamente più  pignoramenti?
Sì. Conseguentemente può ad es. attivare in via contemporanea un pignoramento immobiliare e uno presso terzi.



Qual è il presupposto del pignoramento?
Il creditore deve essersi premunito di un titolo esecutivo (ad es. una sentenza esecutiva, un decreto ingiuntivo esecutivo, una cartella esattoriale).
Inoltre l’attivazione della procedura esecutiva deve essere preceduta dalla notifica di un atto precetto ( fa eccezione la cartella di pagamento già di per se stessa atto di precetto).

Di quali strumenti giuridici può avvalersi il creditore per individuare beni del debitore aggredibili?
Uno strumento frequentemente utilizzato dal creditore e quello previsto dall’ art. 492 cod.proc.civ. che gli consente, previa autorizzazione del tribunale competente, di accedere “ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti”.

    

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Per evitare il pignoramento cosa può fare il debitore?
Al di là dell’ipotesi molte volte remota di pagare il dovuto, il debitore può ricorrere ad alcuni strumenti giuridici predisposti a tutela.
Uno di questi è sicuramente il fondo patrimoniale, consistente nel destinare un complesso di beni, siano essi immobili, mobili registrati o titoli di credito, ai fini del soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Limiti sono peraltro previsti alla piena operatività di tale istituto.
Frequenti infatti le ipotesi in cui i beni immobili  inseriti nel fondo patrimoniale possono essere ugualmente aggrediti.
Il primo caso è quello in cui entro il primo anno dalla sua costituzione uno o più creditori iscrivano nei pubblici registri un pignoramento immobiliare. In tale ipotesi i beni inseriti nel fondo possono essere sempre aggrediti e mandati  all’asta, senza bisogno di un giudizio di revocatoria.
Inoltre nei primi cinque anni dalla sua costituzione il fondo patrimoniale può essere sempre oggetto di azione revocatoria, volta a renderlo inefficace e a pignorare gli immobili ivi inseriti. Chi agisce, però, deve provare che il fondo è stato costituito con l’intento di frodare i creditori.
A ciò aggiungasi  che anche dopo i cinque anni, e senza limiti di tempo, si possono ipotecare e pignorare i beni inseriti nel fondo per gli debiti necessari a soddisfare i “bisogni della famiglia”.



Può il debitore ottenere una ridefinizione della propria posizione?

Sì, ricorrendo e sussistendone i presupposti, avvalendosi della legge 3/2012 c.d. legge salvasuicidi,  la quale consente di ridefinire il montante debitorio attraverso un percorso che vede coinvolti il debitore ed i creditori con l’intervento degli OCC (Organismi di composizione della crisi).

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