Atti osceni: da illecito penale a illecito amministrativo



Una tematica sempre attuale è quella della ricorrenza degli atti osceni in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico.

Si intendono per tali quegli atti che, secondo l’art. 529 c.p., offendono il pudore, inteso nella sua accezione sessuale ed individuato come il senso di riserbo attinente alla sfera della riproduzione che si svolge con manifestazioni attinenti la vita sessuale.

Perché tali tipologie di atti assumano rilevanza sotto il profilo giuridico occorre innanzitutto che si realizzino in particolari circostanza di luogo soggette alla possibile percezione di terzi.



L’atto in sé compiuto nella sfera privata non assume quindi alcuna rilevanza acquisendo una valenza per il diritto laddove il suo compimento sia connotato da un carattere di esternazione individuabile nel caso in cui sia compiuto in un luogo pubblico (ad esempio per strada), oppure in un luogo aperto al pubblico ossia un luogo al quale può accedere un numero indeterminato di persone (ad esempio una biblioteca, un concerto, uno stadio, un cinema) e, infine, in un luogo esposto al pubblico intendendosi un luogo anche privato ma visibile all’esterno (ad esempio un terrazzo).

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Per il perfezionamento della fattispecie occorre che, come afferma la Cassazione, non  ci si limiti alla rappresentazione di un atto sessuale dovendosi intendere come atti osceni quelle azioni e comportamenti che richiamino l’atto stesso, come possono esserlo gli atteggiamenti licenziosi che offendono il senso di riservatezza che presiede alle manifestazioni in luogo pubblico (Cass. 19178/2015).

Quella degli atti osceni è una fattispecie che il codice penale, nella originale formulazione dell’art. 527, configurava come reato e che, per effetto del d.leg.vo 15.1.2016, n. 8, è stata depenalizzato con l’irrogazione, in capo agli autori del fatto, di una sanzione amministrativa, alquanto elevata, che va da un minimo di euro 5.000 ad un  massimo di euro 30.000.

Questo sempreché, il fatto, come si prevede al secondo comma, non sia “commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano”.



Qualora invece il fatto sia commesso colpevolmente (e quindi in assenza di una precisa volontà) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.

I casi giunti all’esame della giurisprudenza sono i più vari, a volte contraddistinti da una certa “singolarità”.

Certamente quello che può riguardarsi come uno dei più ricorrenti è il compimento di attività di tale tenore all’interno dell’auto.

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In numerose occasioni la giurisprudenza ha rilevato come tale fattispecie assuma rilevanza per il diritto laddove l’attività, pur essendo condotta all’interno del veicolo, sia però visibile all’esterno.

Con riferimento ai fatti commessi all’interno di autovettura, si è così ritenuta la sussistenza del reato nel caso in cui siano mancate cautele ed opportuni accorgimenti per evitare di essere visti all’esterno (v. Cass. 12419/08; 30242/2011 in relazione a fatti che risultavano essere avvenuti all’interno di un’autovettura parcheggiata su una piazza centrale di un paese senza alcuna specifica cautela cosicchè, anche in ora notturna, occasionali passanti avrebbero potuto facilmente percepire quanto avveniva all’interno) come ad esempio nel caso di vetri appannati dell’autovettura (Pretura Mortara, 09/04/1980 in Foro it. 1980, II,580).



Altri casi  di configurabilità della fattispecie di atti osceni giunti all’esame della giurisprudenza sono:

  •  l’aver compiuto atti osceni in una piscina comunale frequentata anche da minori (Cass. pen. 27/02/2020, n.16465 ovvero su un autobus di linea Cass. pen. 21/09/2017, n.56075);
  • l’aver compiuto atti osceni all’interno della propria abitazione, ponendosi nelle vicinanze della finestra che si affaccia sul giardino condominiale ed ostentando il proprio gesto all’indirizzo della persona offesa (Tribunale , Bari , sez. I , 22/01/2015 , n. 160) o all’interno della propria autovettura parcheggiata in una pubblica via (Tribunale , La Spezia , 27/09/2014 , n. 901);
  • il toccamento lascivo di parti intime del proprio corpo, sia pure al di sopra degli abiti (Cass. pen., sez. III , 13/01/2015 , n. 19178);
  • la condotta commessa all’interno dei servizi igienici di un’area di servizio autostradale in un punto visibile dallo spazio antistante (Cass. pen., 05/12/2013 , n. 7769);
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  • quello del medico resosi responsabile di comportamenti o gesti aventi inequivoca attinenza con la sfera sessuale all’interno dello studio privato in cui eserciti la propria attività professionale, essendo quest’ultimo pacificamente qualificabile come luogo aperto al pubblico (Cass. pen., sez. III , 05/11/2013 , n. 46184);
  • il caso di chi senza costume si era fermato in una spiaggia frequentata, in maggioranza, da bagnanti, adulti e minori, indossanti il costume; circostanza questa che  doveva rendere evidente all’imputato la consapevolezza del proprio anomalo comportamento (Cass. pen. , 20/06/2012 , n. 28990);
  • la condotta commessa all’interno di un’autovettura parcheggiata in orario notturno lungo una strada secondaria o anche buia, in quanto tali circostanze non eliminano in modo assoluto l’eventualità che i comportamenti osceni possano essere percepiti da occasionali passanti (Cass. 17/10/2012 , n. 16456);

  • la condotta tenuta nella stanza di un ospedale (o di un pronto soccorso di un ospedale, così Cass. pen.03/12/2008 , n. 12988)  ove sono ricoverati i pazienti, rientrando questa tra i luoghi pubblici o aperti al pubblico stante, a seconda dei casi, la presenza del personale dipendente, medico e paramedico, nonché del pubblico, che rende pur sempre percepibile, o da estranei o dal personale stesso, anche nelle ore notturne (Cass.23/11/2011 , n. 1180);
  • qualsiasi comportamento, anche meramente esibizionistico, attinente alla sfera della sessualità, idoneo a determinare, secondo l’apprezzamento comune, offesa al pudore (Cass. 15/11/2011 , n. 11135 con riferimento al caso di chi circolava nudo alla guida di un’autovettura);
  • il caso della la scalinata condominiale in quanto luogo aperto al pubblico ed adibito al passaggio sia dei condomini che dei terzi diretti verso i singoli appartamenti (Cass. pen.  09/11/2011 , n. 46636);
  • il compimento di atti  a bordo di un’autovettura in movimento su una strada normalmente transitata e in ora diurna (Cass. 06/02/2008 , n. 12419)
  • il compimento di atti nella sagrestia dovendo questa considerarsi come luogo aperto al pubblico al quale non è vietata la frequenza, pur se occasionale, ma attuabile senza particolari condizioni, del pubblico (Cass. pen. 11/04/1992, in Giust. pen. 1992 , II, 536).

 

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