Come e se si paga l’IMU nella separazione tra coniugi




Una domanda ricorrente nel caso di separazione tra coniugi è se sulla casa assegnata vada corrisposta l’IMU e, se del caso, a chi competa.

L’imposta municipale propria (IMU) è stata introdotta nel nostro ordinamento dagli artt. 8 e 9 del d.lgs. 2011 n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale).

Rappresenta un’ imposta di natura patrimoniale che, secondo quanto prevede la legge, incombe al possessore dell’ immobile.

Non infrequente è la questione su chi ricada tale imposta, in caso di separazione tra coniugi, o di divorzio, in particolare quando il coniuge assegnatario non è il proprietario dell’abitazione familiare ma comunque possessore.

Indubbiamente il coniuge assegnatario diventa titolare di un diritto reale di abitazione sulla casa e come tale dovrebbe essere tenuto al pagamento dell’IMU in via esclusiva, senza che tale tassa gravi sul proprietario dell’abitazione

La legge di Stabilità del 2014 ha però espressamente previsto che l’IMU alla casa coniugale assegnata al coniuge separato o divorziato non vada corrisposta.



Pertanto in caso di assegnazione della casa familiare al coniuge non proprietario l’IMU non sarà dovuta sia dal coniuge assegnatario sia dal coniuge proprietario.

Lo stesso accade nel caso in cui il coniuge assegnatario sia proprietario (o comproprietario) della casa.

Unica eccezione a tale regola è rappresentata dalla tipologia dell’immobile.

Il regime di esenzione, in base alla legge di Stabilità del 2016, non trova infatti applicazione per gli immobili di pregio, ville e castelli, che rientrano nelle categorie catastali A/1; A/8 e A/9.




E nel caso di convivenza more uxorio, che a seguito della sua interruzione porti all’attribuzione di fatto della casa ad uno dei conviventi, troverà applicazione l’indicata esenzione?

Sulla scorta di quanto stabilito dalla normativa vigente, laddove si parla espressamente di rapporto di coniugio (e quindi conseguente a matrimonio), deve escludersi l’applicabilità di tale esenzione alla famiglia di fatto.

Discussione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: