Nautica da diporto: cos’è il certificato di sicurezza?



Cos’è il certificato di sicurezza

L’intervento del d.m. 29.7.2008 n. 146, in attuazione del codice della nautica da diporto, ha chiarito alcuni aspetti tecnico – amministrativi ricollegati a tale ambito.
Oggi trattiamo del certificato di sicurezza.
Come disposto dall’art. 50 del menzionato d.m. 146/2008, il certificato di sicurezza è il documento che attesta la rispondenza dell’unità da diporto alle disposizioni tecniche dettate in materia di nautica.
Viene rilasciato dall’ufficio di iscrizione dell’unità, all’atto della prima iscrizione nel registro delle imbarcazioni da diporto:
a) per le unità di cui all’articolo 48, comma 2, lettera a), del d.m. 29.7.2008, n. 146 (unità con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e i 24 metri, munite di marcatura CE) sulla base della documentazione tecnica prevista, ai fini dell’iscrizione, dagli articoli 19 e 20 del codice della nautica da diporto;
b)  per le unità di cui all’articolo 48, comma 2, lettera b), del d.m. 29.7.2008, n. 146 (imbarcazioni e natanti privi di marcatura CE), sulla base di una attestazione di idoneità rilasciata, per i fini e con le modalità indicate dal predetto d.m., da un organismo tecnico notificato ai sensi dell’articolo 10 del codice della nautica da diporto  ovvero affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314  (Attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE che modifica la direttiva 94/57/CE) e successive modificazioni, scelto dal proprietario dell’unità o dal suo legale rappresentante.



Il comma 3 dell’art. 50 del citato d.m.  146/2008 prevede poi che per le unità usate di cui all’articolo 48, comma 2, lettera a) (unità con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e i 24 metri, munite di marcatura CE), il certificato di sicurezza è rilasciato sulla base della documentazione tecnica richiesta per l’iscrizione nei registri ed in tal caso il certificato di sicurezza ha validità limitata al periodo residuo rispetto a quello indicato all’articolo 51 del presente regolamento.
Sempre il comma 3 dell’art. 50 del citato d.m.  146/2008 prevede che per le unità usate di cui all’articolo 48, comma 2, lettera b) (imbarcazioni e natanti privi di marcatura CE), provenienti da Paesi dell’Unione europea, la documentazione tecnica è valida solo se equivalente a quella nazionale.
Gli estremi del certificato di sicurezza sono annotati sulla licenza di navigazione dell’unità.




Validità del certificato di sicurezza

Il certificato di sicurezza delle unità da diporto, in caso di primo rilascio, ha le seguenti validità:
a)  otto anni dall’immatricolazione per le unità appartenenti alle categorie di progettazione A e B e per le unità di cui all’articolo 22, comma 3, lettera a), n. 1), del codice;
b)  dieci anni dall’immatricolazione per le unità appartenenti alle categorie di progettazione C e D e per le unità di cui all’articolo 22, comma 3, lettera a), n. 2), del codice.
In caso di rinnovo, la validità del certificato di sicurezza decorre dalla data di rilascio dell’attestazione di idoneità.
Nel caso in cui l’unità abbia subito gravi avarie o siano state apportate innovazioni o abbia subito mutamenti alle caratteristiche tecniche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza è sottoposto a convalida con le procedure di cui all’articolo 50, comma 6, del d.m. 146/2008.


Qualora le innovazioni apportate all’apparato di propulsione o alle altre caratteristiche tecniche dell’unità siano tali da far venire meno i requisiti essenziali in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validità e il proprietario ne richiede il nuovo rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione.
Per le unità da diporto di cui all’articolo 48, comma 2, lettera b) (imbarcazioni e natanti privi di marcatura CE), del d.m. 146/2008, il certificato di sicurezza può avere una validità inferiore rispetto a quella indicata al comma 1, del presente articolo, in conformità a quanto prescritto dall’organismo tecnico.
In ogni caso l’autorità marittima o della navigazione interna, qualora ritenga che siano venute meno le condizioni che hanno consentito il rilascio del certificato di sicurezza, dispone che l’unità sia sottoposta alla procedura di convalida ( art. 50, comma 6, d.m. 146/2008).




Rinnovo del certificato di sicurezza

Il certificato di sicurezza si rinnova di diritto ogni cinque anni, a seguito di rilascio di un’attestazione di idoneità da parte di un organismo tecnico affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, ovvero di un organismo tecnico notificato ai sensi dell’articolo 10 del codice della navigazione da diporto, scelto dal proprietario dell’unità o dal suo legale rappresentante. Detti organismi provvedono alla visita per il rinnovo osservando le formalità di cui all’articolo 57, commi 3 e 4, del predetto d.m. 146/2008.



Alla convalida del certificato di sicurezza provvede, dandone notizia all’ufficio di iscrizione dell’unità, l’autorità marittima o l’ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del luogo in cui si trova l’unità, sulla base di una attestazione di idoneità rilasciata, ai fini e con le modalità di cui all’articolo 57, del d.m. 146/2008, da uno degli organismi tecnici citati.
Per le unità che si trovano in un porto estero, alla convalida del certificato di sicurezza provvede l’autorità consolare.





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