Agente assicurativo ed iscrizione ENASARCO



Quella dell’assimilabilita dell’agente di assicurazione all’agente di commercio, ai fini della conseguente sua iscrizione all’Enasarco, rappresenta una questione che ogni tanto ricorre nel panorama giurisprudenziale,  come conferma una recente pronuncia della Cassazione (n. 22791/2020)
Questo il caso.

           

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A fronte di decreto ingiuntivo con il quale l’Enasarco richiedeva ad un agente assicurativo il versamento di contributi dovuti su provvigioni liquidategli, la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado sulla opposizione interposta avverso il decreto ingiuntivo dall’agente, riteneva rientrare nella disciplina di cui all’art. 1742 c.c. sia l’agente di assicurazioni sia il subagente di assicurazione definito dall’ad 5, lett. c), L. n. 49/1979 come “colui che con onere di gestione a proprio rischio e spese dedica abitualmente e prevalentemente la sua attività professionale all’incarico affidatogli da un agente”.
Affermava poi che l’art. 343, comma 6, d.lgs. n 209/2005 (codice delle assicurazioni private), che aveva escluso i subagenti di assicurazione dall’obbligo di iscrizione all’Enasarco, non aveva natura interpretativa e conseguente efficacia retroattiva e, dunque, esplicava i propri effetti solo dal 1°/1/2006.


Avverso la predetta sentenza l’agente interponeva ricorso per Cassazione, sostanzialmente incentrato sulla sostanziale distinzione tra agente di commercio, assoggettato all’iscrizione obbligatoria all’Enasarco, e l’agente di assicurazione, non assoggettato.
In accoglimento dell’ interposto ricorso, la Suprema Corte riteneva non condivisibile la tesi  accolta dalla Corte di Appello di Roma  e dando continuità al proprio orientamento consolidato  richiamava la sentenza 4296/2016 dalla stessa S.C. pronunciata secondo cui, “in tema di contributi a favore degli enti previdenziali privatizzati ( tra cui l’Enasarco) , cui va attribuita la natura di prestazioni patrimoniali obbligatorie, opera la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., sicché, in assenza di una disposizione legislativa che lo preveda, va escluso che i sub-agenti assicurativi siano soggetti all’obbligo di iscrizione all’Enasarco ; né tale obbligo può conseguire ad una equiparazione ai sub-agenti di commercio, da cui si distinguono per il settore produttivo di appartenenza che li rende, piuttosto, assimilabili agli agenti assicurativi, la cui disciplina, ai sensi dell’art. 1753 c. c., è contenuta negli usi e negli accordi collettivi di settore e solo in mancanza nelle norme del codice civile in materia di agenti di commercio”.


Sempre la Suprema Corte osservava come nella citata sentenza si era affermato che “da sempre per le due indicate categorie di agenti – di commercio e assicurativi – sono dettate discipline profondamente diverse (e questo trova conferma anche negli artt. 1753 e 1905 cod. dv.); da sempre dalla giurisprudenza di questa Corte si desume che la natura di contratto derivato o subcontratto di subagenzia comporta che, in linea generale, i suba genti siano assoggettati alla stessa disciplina degli agenti, in quanto compatibile. E ciò è confermato anche dall’art. 109 del Codice delle Assicurazioni, secondo cui anche i subagenti assicurativi non possono svolgere la loro attività se non sono iscritti nel RUI, sia pure nella sezione E del registro e non in quella propria degli agenti. Ne deriva che, se per gli agenti è il rispettivo settore produttivo di appartenenza – nella specie: commercio o assicurazione – l’elemento determinante per l’individuazione della disciplina da applicare, lo stesso vale anche per i subagenti, visto che pure l’attività da questi concretamente esercitata è caratterizzata da tale appartenenza. Invero, è del tutto evidente che l’attività di un suba gente assicurativo, nella sostanza, è – a parte la figura del preponente – uguale a quella dell’agente assicurativo e molto diversa, invece, da quella del suba gente o dell’agente di commercio”.


Ragione per cui la sentenza impugnata veniva cassata con conseguente revoca del decreto ingiuntivo svolto dalla Fondazione ENASARCO e riaffermazione del principio della non assoggettabilità a contribuzione ENASARCO delle provvigioni percepite dall’agente di assicurazione.

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